Statuto DanzaStudio

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Integrazione Statuto DanzaStudio Libiola

Statuto ASD Scuola DanzaStudio Libiola

Art 1: Costituzione e Sede

Sulla base dell'artícolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata: Scuola DanzaStudio con sede in Libiola di Serravalle a Po Via Eurosia Cap 46030.

Art 2: Scopi e finalità

L'Associazione sportiva:

a)         ha lo scopo di sviluppare promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio‑sportive dìlettantistiche di bambini, giovani e ragazzi in età scolare e prescolare;

b)         promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese 'attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva, favorendo la maturazione e la bellezza armonica del corpo e della mente;

c)         sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;

d)         si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'US Acli ed a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale;

e)         opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo;

f)           concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle noi‑pie sportive; 

g)         accoglie e trasmette alla Presidenza Provinciale le iscrizioni e le adesioni all'US Acli;

h)         usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dalla Presidenza provinciale;

i)           ha i requisiti richiesti per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l'impiantistica sportiva.

Art 3: Soci dell'associazione Possono essere soci dell'associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità non sono tuttavia ammessi soci temporanei. 

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio di Presidenza su modulo a ciò predisposto; la presentazione la domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale;

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa e sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

Ø          non abbiano avuto condanne penali passate in giudicalo per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

Ø          non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con H pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività del l'associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiali nei cavi in cui:

Ø          non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;

Ø          si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

Ø          arrecassero danni morali o materiali all'associazione sportiva.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia dell'US Acli.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art 4: Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'assemblea dei soci, la presidenza, il presidente e il segretario verbalizzante.

Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 5: L'assemblea

L'assemblea della Associazione Sportiva:

a)        è l'organo sovrano della Associazione Sportiva; 

b)        è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari che non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti;

c)          è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l'amo e, in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

d)        decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza;

e)        approva annualmente il bilancio consuntivo inviandone per conoscenza copia alla Presidenza Provinciale

f)          apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti.

L'assemblea dell'Associazione Sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con all'O.d.G:

v       elezione del Presidente;

v       determinazione della composizione della Presidenza in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante dei soci ed un rappresentante dei tecnici designati in apposite riunioni organizzate dalla Presidenza;

Le delibere dell'Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le

medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 6 La Presidenza dell'Associazione Sportiva

La Presidenza:

a)         è l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito daIrassemblea dei soci;

b)        é convocata dal Presidente;

c)         dura in carica 4 anni ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dell'assemblea;

d)        procede all'elezione del Presidente tra i suoi componenti se l'assemblea le ha delegato tale funzione e su proposta del Presidente procede all'attribuzione delle responsabilità associative ad altri soci.

I componenti della Presidenza non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

 Le riunioni della Presidenza sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente:

a)         ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

b)         convoca e presiede la Presidenza e cura l'attuazione delle sue deliberazioni; 

c)         stipula gli atti inerenti l'attività associativa;

d)         in caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente;

Art. 9: Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'assemblea, della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e trasmesso per opportuna conoscenza alla Presidenza Provinciale US Acli.

Art 10: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. 1 singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;

In considerazione della natura di associazione senza scopò di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale.

Art 12: Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea dei Soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza.

Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché rappresentino la inaggioranza dei soci.

Art. 14: Rinvio delle norme

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alla Statuto Nazionale US Acli ed al suo regolamento di applicazione al quale l'Associazione s'impegna a conformarsi